Elezione del RLS: Procedure e Requisiti

L' elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un momento fondamentale della vita aziendale in materia di sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 e gli accordi interconfederali disciplinano le modalità di...

L'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un momento fondamentale della vita aziendale in materia di sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 e gli accordi interconfederali disciplinano le modalità di elezione, che variano in base alle dimensioni aziendali.

Nelle aziende fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST). L'elezione avviene di norma in un'unica giornata, a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSU o RSA). In assenza di rappresentanze sindacali, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Il numero di RLS varia da 1 a 6 in base alle dimensioni aziendali.

I requisiti per essere eletto RLS non sono definiti dalla legge: qualsiasi lavoratore può candidarsi e essere eletto. Tuttavia, è opportuno che il candidato abbia interesse per le tematiche della sicurezza, capacità di relazione con colleghi e datore di lavoro, disponibilità a formarsi e aggiornarsi.

Una volta eletto, il RLS rimane in carica per il periodo stabilito dagli accordi collettivi, di norma tre anni. Può essere rieletto e può dimettersi in qualsiasi momento. In caso di cessazione anticipata, si procede a nuova elezione.

Approfondisci: Il Ruolo del RLS e Il Ruolo del RLS.

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